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Testi originali tratti dal sito ufficiale della Camera dei Deputati
(http://www.camera.it)
Proposta di Legge n° 3322 - Presentata il 27 febbraio 1997
Relazione sulla Proposta di Legge n° 3322
Articoli della Proposta di Legge n° 3322
Testo Approvazione della Legge 173/2005 - Approvata il 17 Agosto 2005
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
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Riportiamo invece qui sotto il testo commentato della Legge 173/2005 rapportata all'attività GDI
(I commenti sono in grassetto)
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto (Registrazioni Domini Internet) presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago (a/da casa, attraverso Internet);
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
(Rientrano nella tutela di questa Legge sia coloro venditori a domicilio che non.)
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
Questa Legge NON tutela coloro che offrono e vendono:
a) prodotti e servizi finanziari;
GDI non fornisce prodotti o servizi finanziari
b) prodotti e servizi assicurativi;
Tanto meno servizi e prodotti assicurativi
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
GDI non tratta appartamenti :-)
ART. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
ART. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Riguarda solamente gli incaricati alla vendita diretta a domicilio
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
Essendo un'attività lavorativa online, con GDI si può scaricare, compilare e inviare a GDI tramite email il Modulo W-8BEN - "Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner For United States"
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresí esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
Nell'attività GDI ognuno decide infatti liberamente quanto tempo dedicare, senza alcun tipo di vincolo
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Entro i 5.000 euro NON c'è l'obbligo di dichiarazione
ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.
In GDI vi è il diritto di recesso: La registrazione infatti è totalmente gratuita per 7 giorni, entro i quali, se non si vuole continuare, basta semplicemente inviare una email a GDI e vi cancelleranno senza alcun costo.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
Con GDI non vi è infatti nessun obbligo di acquisto entro il periodo di prova nel quale potrete liberamente scegliere di non continuare ed essere cancellati senza alcun costo.
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
Questo vale nel caso in cui vi è una compra-vendita di beni materiali. GDI offre servizi Internet di Web Hosting e non rientrano nei beni materiali
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.
Nelle vendite a domicilio succedeva spesso che i prodotti venissero venduti a prezzi maggiori rispetto a quanto le società indicassero, compromettendo il nome della società. In GDI questo è impossibile perchè colui che registra un dominio paga direttamente GDI, non l'affiliato attraverso il quale si è iscritto.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
Ogni affiliato viene pagato da GDI, non dai suoi affiliati!
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
Infatti GDI vi paga il 10% tutti i mesi in base a quanti domini avete fatto registrare e acquistare
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
In GDI infatti non vendiamo il guadagno. Il guadagno non si vende. Con GDI vendiamo il servizio di Web Hosting che GDI offre.
2. È vietata, altresí, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
In GDI non si paga per entrare in una catena, ma si paga il servizio di Web Hosting così come se vi rivolgeste a qualsiasi altra società di Web Hosting! GDI è semplicemente l'unica che, oltre ad offrire il servizio, offre l'opportunità collaborativa e lavorativa retribuita.
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
Come già spiegato in precedenza non c'è nessun obbligo di acquisto se non si vuole intraprendere questa attività. La registrazione è gratuita per 7 giorni nei quali potrete utilizzare e provare i servizi di Web Hosting GDI. La cancellazione non comporta assolutamente nessun costo!
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
All'atto di registrazione ed entro i 7 giorni dall'iscrizione NON viene chiesto o prelevato nemmeno un centesimo!
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
Con GDI si possono acquistare ulteriori beni e servizi (DVD promozionali, oscuramento dati) ma NON è obbligatorio, è assolutamente FACOLTATIVO e NON è assolutamente indispensabile per lo svolgimento dell'attività
ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
E ce ne guardiamo molto bene :-)
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.




